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Data: 15/05/2025 15.00-15.30 (Spazio A)
Relatore: Nicola Chinappi (Roma)

La regola cautelare prevista dall’art. 1 comma 3 della legge n. 219 del 2017
La finalità dell’informazione nell’ipotesi del paziente che rifiuta le cure o gli approfondimenti diagnostici non è solo la tutela del diritto ad una scelta consapevole, ma soprattutto la tutela della salute, che può subire un danno se l’informazione è omessa.
Si tratta del danno che può produrre l’evoluzione del quadro clinico non prospettata al paziente.
L’ipotesi del paziente non informato che rifiuta le cure è diversa da quella del paziente non informato che ha espresso il consenso alle cure, perché in quest’ultima ipotesi l’omessa informazione non può produrre un danno alla salute.
Le diverse declinazioni dell’inosservanza dell’obbligo di informazione e le conseguenze  in tema di responsabilità colposa alla luce della giurisprudenza recente.